F.A.Q.
1) Cosa significa la sigla C.I.S.I.A.?
Coordinamento Interdistrettuale per i Sistemi Informativi Automatizzati ed è un organo periferico del DGSIA all'interno del Ministero della Giustizia.
2)Cosa significa la sigla D.G.S.I.A.?
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
3) Cosa significa la sigla S.I.G.P.?
Sistema Informatico Giudici di Pace per gli affari civili ed è il software ministeriale, in uso presso gli uffici del giudice di pace, per la gestione informatizzata dei registri civili.
4) Cosa significa la sigla O.S.A.?
Opposizione a Sanzione Amministrativa.
5) Cosa significa la sigla D.I.?
Decreto Ingiuntivo.
6) Chi può utilizzarlo?
Tutti: cittadini, avvocati ed amministrazioni.
Il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa al giudice di pace può essere presentato anche senza l’assistenza del legale.
Il ricorso per decreto ingiuntivo al giudice di pace può essere presentato anche senza l’assistenza del legale se il valore della causa è inferiore a 1100,00 Euro.
7) Cosa occorre per utilizzare il servizio?
Un computer collegato ad internet per utilizzare il servizio Ricerche.
Un computer collegato ad internet e una stampante per utilizzare il servizio di compilazione online dei ricorsi in opposizione a sanzione amministrativa o per decreto ingiuntivo.
8) Cosa è la compilazione online di un ricorso O.S.A. o D.I.?
Un nuovo servizio che ti permette di scrivere il tuo ricorso (o la sola nota d’iscrizione a ruolo) compilando online la modulistica predisposta dall'ufficio. Terminata la compilazione il sistema genererà un numero di protocollo WEB che ti permetterà di verificare online il numero di ruolo generale assegnato alla tua pratica dall'ufficio.
N.B. Il ricorso e la nota di iscrizione a ruolo devono essere stampate, datate, sottoscritte e consegnate all'ufficio competente nei modi e nei termini di legge.
9) Che cos’è la nota d’iscrizione a ruolo?
La nota d’iscrizione, o nota di accompagnamento, è una nota che accompagna l´iscrizione di un procedimento. Deve contenere l'indicazione:
• delle parti, loro generalità e codice fiscale
• dell'avvocato che si costituisce e relativo codice fiscale
• dell'oggetto della domanda
• della data di notificazione della citazione
• della data fissata per la prima udienza di comparizione delle parti
10) Cos'è il numero di protocollo WEB?
Il numero di protocollo WEB viene assegnato alla fine della procedura di compilazione online. Esso ti permetterà, successivamente all'iscrizione del ricorso in cancelleria, di controllare online o di ricevere via e-mail, se è stato fornito il proprio indirizzo di posta elettronica, tutte le variazioni dello stato del procedimento (iscrizione al ruolo e relativo numero di R.G., designazione giudice, fissazione udienza se prevista, deposito sentenza se prevista, accoglimento o rigetto del decreto, etc.).
11) Che cos’è il ruolo generale?
Il ruolo generale è il registro di tutti i procedimenti pendenti davanti ad un determinato ufficio giudiziario.
12) I messaggi di posta elettronica sostituiscono la notifica cartacea?
No. I messaggi di posta elettronica non sostituiscono le notifiche cartacee previste dalla legge in quanto trattasi di posta non certificata.
13) Se utilizzo la pre-iscrizione WEB, nel compilare un ricorso O.S.A., ed indico una e-mail, riceverò anche la comunicazione sulla data della 1° udienza?
Sì. Come tutti gli altri eventi processuali.
1) Se durante la compilazione online commetto un errore posso correggerlo?
In qualunque momento hai la possibilità di modificare i dati inseriti se non è stato ancora assegnato il numero di protocollo WEB.
Se è stato assegnato già il numero di protocollo WEB si dovrà compilare un nuovo ricorso al quale verrà poi assegnato un nuovo numero di protocollo WEB di riferimento.
2) Perché insieme al ricorso trovo stampata la nota di iscrizione a ruolo?
La nota di iscrizione a ruolo stampata unitamente al ricorso contiene dei codici a barre; l’ufficio del giudice di pace ha predisposto un diverso e più rapido turno per l'iscrizione a ruolo dei fascicoli contenenti la nota di iscrizione redatta col metodo del codice a barre.
3) Posso utilizzare la compilazione online per redigere la sola nota d’iscrizione a ruolo?
Sì.
4) Nella compilazione del ricorso è obbligatorio indicare l'indirizzo di posta elettronica?
Assolutamente no. Fornire la propria e-mail è facoltativo. Consigliamo di segnalarla per ricevere tutte le comunicazioni in merito all'opposizione depositata rendendo superfluo recarsi presso l'ufficio per chiedere informazioni.
5) Ho presentato un ricorso O.S.A. e non ho ricevuto la notifica cartacea della fissazione prima udienza.
L'ufficio del giudice di pace notifica gli avvisi solo alle parti che eleggono domicilio nel comune in cui è sito; per coloro che hanno residenza o domicilio in altro comune la notifica avviene attraverso il c.d. "deposito in cancelleria" ed è la parte che deve attivarsi per verificare la data dell'udienza, anche attraverso la sezione Ricerche.
6) Perché è necessario indicare il domicilio (“Eventuale domicilio” nei soli ricorsi O.S.A.)?
L’opposizione deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune ove ha sede il giudice di pace adito.
In mancanza di quanto sopra le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.
In pratica, se il ricorrente che ha iscritto un ricorso al giudice di pace di Roma non è residente in Roma e/o non indica un domicilio nella stessa città (presso un parente, un amico, un luogo di lavoro ecc.) la cancelleria non effettuerà le comunicazioni sulla data dell’udienza, sull’esito del ricorso ecc. e quindi dovrà essere il ricorrente stesso a dover assumere queste informazioni direttamente dalla cancelleria o utilizzando la sezione Ricerche.
7) Il numero di protocollo WEB è il numero assegnato al fascicolo dalla Cancelleria all'atto del deposito del ricorso presso l'Ufficio del Giudice di Pace?
Assolutamente no. Il numero che viene assegnato dalla cancelleria al momento del deposito del ricorso presso gli uffici del giudice di pace è "Numero di ruolo generale"
8) Chi è il ricorrente?
Il ricorrente è: per le O.S.A colui che propone opposizione avverso una sanzione amministrativa; per i D.I. è colui che vanta un diritto di credito inesausto, necessariamente fungibile, esigibile e costituente una somma.
9) Chi è il resistente?
Il resistente è: per le O.S.A. l'amministrazione che ha emanato l'atto avverso il quale si propone opposizione; per i D.I. è la persona fisica o giuridica da cui si vanta un credito.
10) Cos'è la sanzione amministrativa accessoria nei ricorsi O.S.A.?
È una sanzione accessoria a sanzione amministrativa pecuniaria. Si distingue in:
1.sanzione concernente il veicolo (es.: confisca del mezzo o sequestro);
2.sanzione concernente i documenti di circolazione e la patente di guida (es.: ritiro della carta di circolazione, sospensione della patente).
11) A quale ufficio del giudice di pace devo presentare il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada?
Il ricorso va presentato presso il giudice di pace competente in relazione al territorio in cui è stata elevata la multa. Esempio: se abito a Roma, ma durante un viaggio a Palermo commetto un’infrazione e ricevo una multa elevata dalla Polizia municipale di Palermo, devo presentare il ricorso al giudice di pace di Palermo.
12) Per quali procedure presso il giudice di pace è possibile utilizzare tale servizio?
È possibile compilare il ricorso online e la relativa nota d’iscrizione:
- per proporre opposizione avverso:
- verbali, cartelle esattoriali, ordinanze del prefetto emesse a seguito di violazione del codice della strada;
- ordinanze del prefetto per emissione di assegno a vuoto;
- altre violazioni di competenza del giudice di pace, che non rientrino nelle materie escluse.
- per instaurare un procedimento per decreto ingiuntivo:
- il giudice di pace e' competente per ricorsi in materia civile fino a 10.000 euro.
13) Quali sono le materie escluse dalla competenza del giudice di pace, in merito all’opposizione a sanzione amministrativa?
Sono escluse dalla competenza del Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 6 commi 4 e 5 del D.Lgs. 150/2011, le solo violazione concernenti disposizioni in materia:
- di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- di previdenza e assistenza obbligatoria;
- di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- di igiene degli alimenti e delle bevande;
- valutaria;
- di antiriciclaggio;
- se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493,00 euro;
- quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493,00 euro;
- quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.
14) In quante copie deve essere presentato il ricorso (O.S.A.)?
La legge non dà precise disposizioni e i diversi uffici del giudice di pace potrebbero richiedere numeri di copie diversi gli uni dagli altri. Il servizio al momento fornisce 5 copie.
15) In quante copie deve essere presentato il ricorso (D.I.)?
2 copie.
16) Si paga il contributo unificato per i ricorsi (O.S.A.)?
Sì, per i ricorsi iscritti a Ruolo dal 02.01.2010.
La quota da versare dipende dal valore della causa in base allo schema seguente:
Per importi non superiori a 1.100 Euro si paga un contributo unificato di 43,00 Euro;
Per importi superiori a 1.100 Euro e fino a 5.200 Euro si paga un contributo unificato di 98,00 Euro;
Per importi superiori a 5.200 Euro si paga un contributo unificato di 237,00 Euro;
Per importi indeterminabili si paga un contributo unificato di 237,00 Euro se il ricorso è di sola competenza del Giudice di Pace.
17) Si paga il contributo unificato per i ricorsi (D.I.)?
Sì se non è prevista l'esenzione.
La quota da versare dipende dal valore della causa in base allo schema seguente:
Per importi non superiori a 1.100 Euro si paga un contributo unificato di 21,50 Euro;
Per importi superiori a 1.100 Euro e fino a 5.200 Euro si paga un contributo unificato di 49,00 Euro;
Per importi superiori a 5.200 Euro e fino a 10.000 Euro si paga un contributo unificato di 118,50 Euro;
E’ prevista l’esenzione nei seguenti casi:
- Ai sensi dell'art.32 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati da difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese);
- Ai sensi dell'art 19 della Legge 74 del 6 marzo 1987 (tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa) salvo quanto previsto dall'art. 13 D.P.R. 115/2002.
18) Si pagano altri diritti?
solo se il valore causa supera i 1033,00 euro al ricorso deve essere applicata una marca da bollo da 27,00 euro.
19) Dove è possibile versare il contributo unificato?
al link seguente: Portale Servizi Telematici Giustizia (PST)
è possibile conoscere tutte le modalità di pagamento disponibili.
20) Cosa succede se non si paga il contributo unificato e la marca da bollo ?
L'Ufficio entro 30 giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, notifica alla parte l'invito al pagamento con espressa avvertenza che il mancato pagamento del contributo unificato nel termine di 30 giorni comporterà l'applicazione della sanzione che sarà comunicata con separato provvedimento. La misura della sanzione va commisurata alla durata dell'inadempimento nelle seguenti percentuali:
- Il 25% dell'importo dovuto e non versato se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene oltre i 30 giorni ma entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell’invito;
- Il 150% dell'importo dovuto e non versato se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene tra il sessantunesimo e l’ottantesimo giorno dalla notifica dell’invito;
- Il 200% dell'importo dovuto e non versato se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene successivamente.
L'importo verrà riscosso tramite modello F23 o mediante iscrizione a ruolo (cartella esattoriale) e dovrà essere comprensivo degli interessi al saggio legale.
Faq su Ricerche
1) Se non ho una e-mail come posso controllare lo stato del ricorso compilato online?
Nella sezione Ricerche, sul menù a sinistra, clicca su protocollo WEB, scegli l’ufficio da consultare ed inserisci il numero di protocollo WEB che è stato assegnato al tuo ricorso al termine della sua compilazione online. Potrai così verificare l'avvenuta iscrizione al ruolo e successivamente tutti gli eventi inerenti lo stato del ricorso (fissazione prima udienza, giudice assegnatario, etc.)
2) Posso cercare nel sito le informazioni sul mio ricorso solo con il numero di protocollo WEB?
Successivamente all'iscrizione a ruolo del ricorso la ricerca potrà essere effettuata anche col numero di ruolo generale.
3) Perchè, cercando col numero di protocollo WEB, mi appare la scritta "il fascicolo non risulta ancora iscritto al ruolo generale dell'ufficio"?
Fin quando il tuo ricorso non verrà iscritto a ruolo la ricerca potrà essere fatta esclusivamente per numero di protocollo WEB e la risposta all'interrogazione sarà "il fascicolo non risulta ancora iscritto al ruolo generale dell'ufficio" (è il caso in cui il ricorso viene inviato a mezzo posta: il tempo tra la spedizione e l'iscrizione non è prevedibile!).
4) Non ho compilato il ricorso online. Posso ugualmente verificare lo stato di un procedimento proposto innanzi al giudice di pace?
Sì. È possibile verificare lo stato di un qualsiasi procedimento di competenza del giudice di pace, anche se non è stato compilato online il ricorso e la nota d’iscrizione a ruolo, purchè inserito nella banca dati del Sistema Informatico (SIGP) utilizzato presso l’ufficio scelto.
La ricerca può essere effettuata con il numero di ruolo generale, sentenza, decreto ingiuntivo, cliccando la relativa voce nel menù Ricerche, scegliendo l’ufficio da consultare e digitando numero ed anno di riferimento.
5) Posso effettuare la ricerca di un procedimento con la data dell’udienza di comparizione contenuta nell’atto di citazione?
Per i procedimenti incardinati con citazione è possibile effettuare la ricerca inserendo la data di citazione 1° udienza cliccando l’apposito tasto nel menù Ricerche, selezionando l’ufficio di competenza.
È possibile, inoltre, perfezionare la ricerca utilizzando come ulteriori parametri (facoltativi!) le iniziali delle parti (attore e convenuto) e/o dell'avvocato.
6) Cosa significa che il ricorso, in Opposizione a Sanzione Amministrativa, è stato dichiarato inammissibile?
In generale, l'inammissibilità consiste nella mancanza del potere di una parte a proporre una domanda dovuta all'inosservanza di un termine procedurale o ad una modalità di forma. Nel caso di specie, occorre leggere le motivazioni addotte dal giudice nel provvedimento emesso. Quest’ultimo è notificato presso il domicilio eletto.
7) Cosa significa l'evento 'COSTITUZIONE PARTE' o 'COSTITUZIONE PARTE PERSONALMENTE'?
Nell’ambito del processo civile le parti principali sono costituite dall’attore, che è colui che promuove il giudizio al fine di far valere un proprio diritto ed il convenuto che è colui che è chiamato in giudizio.
Il termine “costituzione delle parti” indica quindi l’atto con cui le parti si presentano al Giudice esponendo le proprie domande, contenute nell’atto introduttivo del giudizio, (atto di citazione che dovrà essere regolarmente notificato al convenuto e successivamente depositato presso la cancelleria del giudice competente) e le proprie difese (contenute nella comparsa di risposta).
Le parti, in genere, dovranno agire per il tramite di un avvocato cui dovrà essere rilasciata la procura (atto con cui il Cliente conferisce ad un Avvocato il potere di rappresentarlo e difenderlo in giudizio). Vi sono casi, espressamente previsti dalla legge, in cui sarà possibile agire personalmente; ad esempio nell’ambito del procedimento dinnanzi al Giudice di Pace avente ad oggetto un’opposizione a sanzione amministrativa, i soggetti interessati, ossia ricorrente e resistente, potranno agire senza l’ausilio di un avvocato, attraverso il deposito degli atti di rispettiva competenza (ricorso/memorie difensive).